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AISCAT Informazioni – Edizione Semestrale 3-4/2022

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: panoramica dei principali aspetti di rilevanza per il Settore

Il decreto legislativo n. 36/2023, nuovo Codice dei Contratti Pubblici, è entrato in vigore lo scorso 1° luglio tracciando una netta linea di cesura con l’impianto previgente del vecchio Codice: la nuova impostazione ricercata dal Governo, più “compatta”, chiara ed esaustiva mira a costituire fonte quanto più possibile univoca di riferimento con il fine di creare da un lato le condizioni necessarie per una maggiore certezza delle regole e garantire celerità, trasparenza, concorrenza, efficienza al mercato, e dall’altro lato di allineare l’ordinamento nazionale a quello comunitario.
Di seguito viene svolta una disamina degli aspetti maggiormente rilevanti per il settore delle concessioni.

Affidamenti dei Concessionari (art. 186)
L’articolo 186 del nuovo Codice dei contratti pubblici ripropone l’obbligo per i concessionari di esternalizzare a soggetti terzi quota parte dei loro affidamenti, similarmente a quanto era previsto nell’articolo 177 (lo si ricorda: abrogato in quanto dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 23/11/2021) del precedente Codice. adeguandola alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella sentenza su richiamata.
La nuova norma prevede che i titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici nei settori ordinari, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, che non siano state affidate conformemente al diritto dell’Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della proroga, siano tenuti ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture. Tale quota dovrà essere stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario, tenendo conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell’impresa, dell’epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell’entità degli investimenti effettuati. In caso di comprovata indivisibilità delle prestazioni di servizi dedotte in concessione, la disposizione prevede un meccanismo alternativo rispetto alla esternalizzazione, consistente nella corresponsione da parte del concessionario di un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il massimo del 10 per cento degli utili previsti dal Piano economico-finanziario, tenendo conto dell’epoca di

(Continua)


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