Codice Antitrust

PREMESSA

Nel 1966 è stata costituita la Associazione Italiana delle Società Concessionarie per la costruzione e l’esercizio di Autostrade e Trafori stradali (AISCAT).
L’Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo, assumendo così il ruolo di componente primaria del sistema di rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. Coerentemente, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per le proprie Associate.
L’AISCAT è una Associazione sindacale apolitica, senza fini di lucro. In conformità con quanto previsto dal proprio Statuto, le attività di Aiscat sono finalizzate a rappresentare e tutelare gli interessi e i diritti delle imprese Associate, nel pieno rispetto della funzione sociale del libero mercato e nel completo impegno ad attuare modelli di comportamento volti a preservare e ad accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta.
L’AISCAT persegue i propri obiettivi statutari nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti nei Paesi in cui opera, osservando i principi di onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede. Ne consegue che i precetti definiti nel presente Codice vanno oltre la stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto, ispirandosi a più elevati standard di comportamento. L’Associazione è costituita tra:
i) imprese attive nel settore delle autostrade e trafori autostradali e autostradali in concessione (Associate effettive) ;
ii) imprese di produzione di beni e/o erogatrici di servizi connessi o complementari alla costruzione ed all’esercizio di autostrade, nonché società concessionarie di reti autostradali non ancora in esercizio (Associate aderenti).
Nel far parte del sistema confederale, Aiscat si impegna, tra l’altro, ad applicare le norme comportamentali contenute nelle “Linee Guida in materia antitrust” di Confindustria e nella “Compliance matters” della Commissione Europea, che costituiscono parte integrante del presente documento.

1. NORMATIVA ANTITRUST

Con il termine antitrust si definisce il complesso delle norme giuridiche che sono poste a tutela della concorrenza sui mercati economici. Le imprese operanti nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo, sono soggette alle norme del Trattato che istituisce la Comunità Europea in materia di tutela della concorrenza.
Si tratta principalmente delle disposizioni contenute nell’articolo 81 (relativo agli accordi e alle pratiche anticoncorrenziali) e nell’articolo 82 (relativo all’abuso di posizione dominante) del Trattato.
Per l’applicazione delle regole sulla concorrenza previste nei suddetti articoli, in data 16 dicembre 2002, il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1/2003 che attribuisce, tra l’altro, alla Commissione Europea una serie di poteri di indagine e sanzionatori.
Le norme a tutela della concorrenza dell’ordinamento giuridico italiano di cui alla legge del 10 ottobre 1990, n. 287, sono di contenuto sostanzialmente coincidente con quello delle norme europee. Sia la Commissione Europea sia le autorità antitrust nazionali – in Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – sono incaricate di vigilare e sanzionare le violazioni di tali norme.
Il diritto antitrust si articola principalmente nel divieto per le imprese di:
(i) porre in essere intese restrittive della concorrenza;
(ii) abusare della propria eventuale posizione dominante sul mercato.
Le autorità antitrust si avvalgono di numerosi poteri per lo svolgimento della vigilanza ad esse demandata. In particolare, in relazione alle procedure di ispezioni delle autorità antitrust e dai comportamenti da adottare da parte dei soggetti destinatari, si rimanda alle “Linee guida sulla gestione delle ispezione in loco in base al diritto comunitario e nazionale” allegate al presente Codice.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

I precetti contenuti in questo Codice Antitrust si applicano all’Associazione ed, in particolare, a tutti coloro che ricoprono cariche all’interno della stessa, ai dipendenti dell’Associazione nonché a tutti gli Associati nell’esercizio delle loro attività e nei rapporti fra di loro e con i terzi.

Il documento ha ad oggetto lo svolgimento degli affari e delle attività associative con specifico riguardo alla disciplina nazionale ed europea in materia di tutela della concorrenza e dei mercati. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Codice dovrà farsi riferimento a quanto stabilito nella disciplina di riferimento allegata nonché alle statuizioni previste nel Codice Etico dell’Associazione.

I soggetti destinatari del Codice Antitrust sono tenuti a conoscere e rispettare i principi in esso contenuti, contribuendo attivamente alla loro osservanza. A tal fine AISCAT provvede alla più ampia diffusione del Codice Antitrust presso tali soggetti anche attraverso la pubblicazione dello stesso sul proprio sito internet, ed a vigilare sull’osservanza ed il rispetto dello stesso mediante il Collegio dei Probiviri che opererà secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

L’Associazione richiede che i propri dipendenti conoscano ed osservino, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del Codice Antitrust e che, compatibilmente con le possibilità individuali, ne promuovano la conoscenza presso i neo-assunti e presso i terzi interessati all’applicazione del Codice Antitrust con i quali vengano in contatto per ragioni del loro ufficio. I dipendenti sono tenuti a segnalare al Collegio dei Probiviri ogni violazione del Codice Antitrust di cui vengano a conoscenza. L’Associazione considererà infrazione disciplinare qualunque segnalazione infondata effettuata in mala fede al fine di arrecare nocumento a colleghi e/o collaboratori.

3. IMPEGNI E DIVIETI

L’AISCAT si impegna a garantire, con ogni mezzo a propria disposizione, che nessun associato riunito nelle sedi dell’Associazione o altrove per finalità comunque proprie dell’Associazione medesima:

  • stipuli, negozi o discuta accordi che possano comportare la violazione delle norme a tutela della concorrenza; in particolare, sono assolutamente vietati tutti quegli accordi aventi ad oggetto il prezzo da applicare ai propri clienti nonché gli accordi riguardanti sconti, prezzi minimi, obiettivi di prezzo o altri accordi o intese comunque diretti ad allineare i medesimi prezzi, ovvero tesi a boicottare un concorrente o un potenziale concorrente; il divieto si applica anche nel caso in cui non esista né un accordo formale, né una prova scritta del medesimo. Le intese possono determinarsi informalmente ed indirettamente attraverso lo scambio di informazioni relative ai prezzi o attraverso altri segnali sull’andamento futuro degli stessi;
  • stipuli, negozi o discuta accordi tra gli Associati per imporre nel settore un particolare onere, o strutture di prezzo standard, o condizioni di credito standard;
  • stipuli, negozi o discuta accordi c.d. di ripartizione dei mercati, tra i quali quelli di non concorrenza con riguardo ad un certo numero o categorie di clienti o volti ad evitare la sottrazione di reciproci clienti;
  • stipuli, negozi o discuta accordi anche informali finalizzati ad escludere un certo numero o categorie di imprese dal settore relativo all’affidamento di lavori, servizi e forniture;

I destinatari del presente Codice Antitrust (dipendenti, organi di vertice dell’Associazione ed Associati) hanno l’obbligo di rispettare i seguenti divieti:
divieto di scambiare (direttamente o indirettamente) con i concorrenti in un determinato mercato le informazioni relative a:

  • prezzi;
  • volumi di vendita;
  • costi;
  • iniziative promozionali;
  • utili;
  • piani commerciali futuri;
  • condizioni di vendita;
  • qualsiasi altra informazione che sia usualmente confidenziale e che abbia una rilevanza commerciale.
  • divieto di condividere o far circolare informazioni commerciali sensibili, partecipare in maniera concordata a gare d’appalto e porre in essere attività tese a restringere l’attività promozionale e di marketing di altri Associati.

4. COMPORTAMENTI LECITI

Sono considerate leciti i seguenti comportamenti:

  • la tutela degli interessi della categoria attraverso proposte normative presso le sedi istituzionali;
  • l’impugnazione concordata di atti amministrativi illegittimi che pregiudichino gli interessi della categoria o del settore;
  • la fissazione di standard tecnici comuni a condizione che gli standard siano obiettivi e trasparenti e non vengano utilizzati per fini discriminatori nei confronti di singoli Associati;
  • gli studi e le analisi di mercato rilevanti per il settore, in particolare riguardanti variabili macroeconomiche, statistiche, informazioni e dati generali e/o comunque studi in forma aggregata che non permettano l’individuazione dei dati del singolo operatore operante nel mercato;
  • lo scambio di informazioni aventi ad oggetto la comunicazione di dati statistici sufficientemente aggregati per area geografica e prodotto;
  • lo scambio di informazioni che non consentano l’individuazione delle singole aziende e non siano riferite a “dati sensibili” quali prezzi, termini di pagamento, tassi di utilizzazione degli impianti, consegne.

VIGILANZA E SANZIONI

Il Collegio dei Probiviri, di cui all’art.14 dello Statuto Aiscat, è competente a fornire tutta l’assistenza necessaria ed opportuna nell’applicazione del Codice Antitrust, o anche solo per chiarire eventuali dubbi interpretativi in ordine al rispetto del presente Codice. Tale organismo sarà, inoltre, deputato a verificare e controllare l’osservanza del presente Codice.
In particolare, nel caso in cui si configuri un potenziale mancato rispetto degli obblighi contenuti nel Codice Antitrust da parte dei soggetti tenuti all’osservanza dello stesso, verrà avviata dal Collegio dei Probiviri una apposita istruttoria in contradditorio con il soggetto interessato, che potrà fornire ogni necessaria controdeduzione agli addebiti imputati. Le risultanze di tali istruttorie sono oggetto di valutazione da parte del Direttore Generale dell’Associazione al fine di prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate, a seconda della loro gravità, alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Qualora gli Associati non rispettino le disposizioni del presente Codice, il Consiglio Direttivo può comminare, secondo la gravità, le seguenti sanzioni:
a) il richiamo;
b) la sospensione temporanea da ogni attività associativa;
c) l’esclusione dalla Associazione.

L’eventuale sospensione temporanea e l’esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Contro tali decisioni si può presentare reclamo al Collegio dei Probiviri da proporsi entro 30 giorni dalla comunicazione della relativa delibera motivata. Il Collegio relaziona sul reclamo e ne riferisce al Consiglio Direttivo, che dovrà valutare in seconda istanza la questione.

CONDOTTE POSTE IN ESSERE DALL’ASSOCIAZIONE

  • Nel caso di condotte contrarie a quanto stabilito dal presente Codice, la responsabilità della violazione ricade:
    esclusivamente sull’associazione nell’ipotesi in cui la delibera o il comportamento in violazione del presente Codice sia funzionale al raggiungimento delle finalità dell’associazione;
  • congiuntamente in capo all’associazione e alle imprese associate nei casi in cui le deliberazioni e/o i comportamenti in violazione del presente Codice
    i) formalizzino/recepiscano comportamenti collusivi posti in essere dagli Associati e/o
    ii) recepiscano la volontà o le indicazioni di talune delle associate, imponendole a tutte le altre.

Roma, 3 ottobre 2012