Statuto Vigente

Art. 1

DENOMINAZIONE

E’ costituita la Associazione Italiana delle Società Concessionarie per la costruzione e l’esercizio di Autostrade e Trafori stradali (AISCAT), in appresso anche “AISCAT” o semplicemente “Associazione”.

L’Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo, assumendo così il ruolo di componente primaria del sistema di rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per le proprie Associate.

L’attività dell’Associazione si svolge nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza.

Art.2

SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede in Roma ed ha durata fino al 31 dicembre 2100.

Art. 3

SCOPI

L’AISCAT è una Associazione sindacale apolitica, senza fini di lucro, e si propone:

a) di analizzare i problemi tecnici, amministrativi, finanziari, giuridici e fiscali di interesse generale per le Associate nel settore delle autostrade e dei trafori in concessione nonché delle infrastrutture di trasporto in genere in concessione, individuando i criteri e le modalità da seguire per la loro risoluzione;
b) di coadiuvare e supportare le Associate nei rapporti con qualsiasi Autorità, Ente o Ufficio, e assistere le stesse su richiesta nei rapporti con le Organizzazioni ed Associazioni economiche ed eventualmente di rappresentarle dietro mandato;
c) di svolgere opera conciliativa nella eventualità di conflitti di interesse fra le Associate e di dirimerne, se concordemente richiesta, le insorte controversie;
d) di promuovere accordi tra le Associate per istituzione di servizi cumulativi e per rendere sempre più uniformi i criteri tecnici di espletamento per la gestione dei servizi relativi alle autostrade ed ai trafori stradali ed autostradali in concessione;
e) di promuovere, raccogliere e divulgare, anche a mezzo di appositi bollettini, riviste ovvero di diffusione multimediale, studi, ricerche e metodologie organizzative aziendali, dati e notizie in forma aggregata;
f) di promuovere, incoraggiare e sostenere – anche mediante acquisizione di partecipazioni, su delibera dell’Assemblea generale – ogni utile iniziativa rivolta alla cura degli interessi delle proprie Associate nonché alla valorizzazione della funzione delle autostrade e trafori stradali ed autostradali in concessione ed al perfezionamento dei servizi relativi;
g) di tutelare con ogni mezzo, anche giudiziario, i diritti e gli interessi di categoria dei propri Associati, con particolare riferimento alle materie concernenti:

  • la funzione delle autostrade e trafori stradali in concessione;
  • l’istituto del pedaggio quale mezzo per il finanziamento, la realizzazione e l’esercizio di infrastrutture viarie;
  • e, in generale, tutti quegli aspetti connessi direttamente o indirettamente alla costruzione e gestione di autostrade e trafori in concessione, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le modalità di scelta del contraente, i capitolati, la durata degli appalti di servizi e forniture o delle concessioni.

Per ogni controversia ed azione giurisdizionale l’Associazione provvederà ad adottare le deliberazioni necessarie a stare in giudizio nelle quali venga evidenziato l’interesse collettivo di cui l’Associazione stessa è portatrice al fine di evitare eventuali eccezioni di inammissibilità della singola azione proposta.

E’ comunque interesse dell’Associazione intervenire ad adiuvandum nelle azioni proposte da proprie Associate effettive, ovvero ad opponendum di azioni proposte contro alcuna di esse con la sola eccezione delle azioni che vedano Associate in contrapposizione tra loro;

h) di promuovere, incoraggiare e sostenere imprese produttrici di beni e/o erogatrici di servizi connessi o complementari alla costruzione ed all’esercizio o al solo esercizio di autostrade o trafori stradali ed autostradali in concessione;

i) di promuovere, costituire ed aderire ad Enti, Associazioni, Federazioni ed altre Organizzazioni nazionali, europee ed internazionali che si occupino della tutela degli interessi delle imprese operanti nel settore del trasporto e delle relative infrastrutture, anche in concessione.

Art. 4

ASSOCIATE EFFETTIVE

Possono far parte dell’Associazione, come “Associate Effettive”, le Società, Enti e Consorzi che abbiano ottenuto la concessione per la costruzione e l’esercizio o la concessione per il solo esercizio di autostrade o trafori stradali ed autostradali in Italia.

Per far parte dell’Associazione occorre fare domanda al Consiglio Direttivo obbligandosi ad accettare il presente statuto.

Le imprese Associate vengono iscritte nel Registro delle imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza delle imprese al sistema confederale.

Le Associate non possono far parte contemporaneamente di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

Sulle domande delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Contro il rigetto della domanda è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri da proporre entro 30 giorni dalla data di comunicazione.

L’ammissione ha effetto dal primo giorno dell’anno solare in corso, vincola l’Associata per un biennio e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

La qualità di Associata si perde:

a) per recesso volontario che potrà avvenire in qualsiasi momento con effetto dal termine dell’anno solare in corso;
b) per la decadenza, revoca o cessazione della concessione, nel qual caso il vincolo associativo può permanere a domanda dell’Associata fino alla definizione delle pratiche di riconsegna dell’autostrada o traforo stradale ed autostradale allo Stato;
c) per esclusione deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo in seguito a grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto, salvo reclamo al Collegio dei Probiviri da proporsi entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera motivata di esclusione.

In ogni caso di perdita della qualità di Associata, il contributo associativo è dovuto per il primo biennio dall’ammissione e, successivamente, per anni solari interi. I soggetti che hanno perduto la qualità di Associato non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 5

ASSOCIATE ADERENTI

Possono far parte dell’Associazione, come “Associate aderenti”:

a) Società, Enti e Consorzi che, avendo per scopo statutario la costruzione e l’esercizio o il solo esercizio di autostrade o trafori stradali ed autostradali in concessione, abbiano richiesto all’Ente concedente e non ancora ottenuto la concessione stessa;
b) Società, Enti e Consorzi produttori di beni e/o erogatori di servizi connessi o complementari alla costruzione ed all’esercizio o al solo esercizio di autostrade o trafori stradali ed autostradali in concessione;
c) Società, Enti e Consorzi che promuovono – ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – la realizzazione di opere pubbliche consistenti in strade, autostrade e trafori in regime di concessione.

Per far parte dell’Associazione occorre fare domanda al Consiglio Direttivo obbligandosi ad accettare il presente statuto. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Le Associate Aderenti, pur avendo diritto di intervenire alle Assemblee generali, non hanno ivi diritto a voto e sono escluse dall’elettorato attivo e passivo; esse designano, in apposita ed autonoma adunanza, un membro del Consiglio Direttivo.

Per quanto riguarda l’ammissione, i vincoli e la perdita della qualità di Associata Aderente, valgono tutte le norme stabilite per le Associate Effettive.

Art. 6

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea generale
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Direttore Generale
ed) il Collegio dei Revisori dei conti
e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 7

ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea generale deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni anno entro il mese di giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale. L’Assemblea generale è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o quando le Associate Effettive rappresentanti almeno il 25% (venticinque per cento) dei voti ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare. L’Assemblea generale è convocata nella sede dell’Associazione o altrove, purché in Italia, con avviso spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo telegramma o fax o posta certificata o lettera raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo corriere con avviso di ricevimento e contenente la data, l’ora, il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l’ordine del giorno dettagliato.

Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei voti spettanti a tutte le Associate Effettive.

In seconda convocazione è sufficiente la presenza di qualsivoglia numero di Associate Effettive; la seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno almeno un’ora dopo la prima.

L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, qualora siano più di uno, dal più anziano in età dei Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento dei suddetti, l’Assemblea generale è presieduta dal soggetto nominato dall’Assemblea generale stessa.

Il Presidente dell’Assemblea generale verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente dell’Assemblea generale è assistito dal Direttore Generale in funzione di segretario e, in mancanza di quest’ultimo, da persona nominata dall’Assemblea generale medesima su proposta del Presidente. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea generale è redatto da un notaio, designato dal Presidente dell’Assemblea generale.

L’Assemblea generale, qualunque sia l’argomento da trattare, può svolgersi anche per videoconferenza, a condizione che:

  • sia consentito al Presidente dell’Assemblea generale di svolgere i propri compiti;
  • sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;
  • siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenienti possono affluire.

Verificatisi tali requisiti, l’Assemblea generale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale redatto a cura del segretario e del presidente dell’Assemblea generale, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ogni Associata Effettiva, in regola con quanto stabilito dallo statuto per l’accertamento ed i versamenti del contributo dovuto, può intervenire alla Assemblea generale in persona del suo legale rappresentante oppure in persona munita di delega scritta. Sono ammesse, in sede di Assemblea generale, non più di tre deleghe per ogni Associata Effettiva avente diritto di voto.

Art. 8

RIPARTIZIONE DEI VOTI

A ciascuna Associata Effettiva spetta in Assemblea generale un numero di voti pari alla quota millesimale del contributo annuale da essa dovuto per l’esercizio in corso al momento della riunione. Qualora l’Assemblea generale venga convocata nei primi due mesi dell’anno e non sia quindi ancora trascorso il termine del 28 febbraio di cui al quinto comma dell’articolo 19, la ripartizione dei voti avverrà sulla base dei contributi annuali versati nell’esercizio precedente.

Art. 9

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea generale delibera sulle seguenti materie:

a) sulla relazione del Consiglio Direttivo in merito all’attività svolta dall’Associazione;
b) sul bilancio consuntivo dell’anno precedente;
c) sulla ratifica della misura delle quote di ammissione e dei contributi associativi;
d) sulla nomina del Presidente secondo le modalità previste dall’art. 12;
e) sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
f) sulle modifiche del presente statuto, ai sensi del successivo art. 21;
g) sulla determinazione dell’emolumento ai Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
h) su quanto altro venga alla medesima sottoposto dal Consiglio Direttivo o su quanto altro di sua competenza per legge o per statuto.

Salvo quanto diversamente disposto, sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti attribuiti alle Associate Effettive presenti.

Le deliberazioni sono assunte a voti palesi, salvo per tutto ciò che attiene alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone per le quali si procede mediante votazione a scrutinio segreto.

Art. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO E SUOI COMPONENTI

Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio dall’Assemblea generale, che ne fissa di volta in volta il numero dei componenti, comunque non superiore a quindici, compreso il Presidente e i Vice Presidenti.

I Consiglieri sono nominati a seguito di designazione informale delle Associate Effettive, ad eccezione di un componente designato formalmente dalle Associate Aderenti ai sensi del precedente art. 5, comma 3.

Anche nel corso del mandato del Consiglio Direttivo è facoltà del designante revocare la designazione effettuata; in tal caso, a seguito della revoca formalmente comunicata, si determina la decadenza della nomina del Consigliere designato e la vacanza di cui al comma successivo. Ove si verifichi in seno al Consiglio Direttivo una vacanza, per qualsivoglia motivo inclusa l’ipotesi di cui al comma precedente, si procederà alla sostituzione, per cooptazione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla prossima Assemblea generale che provvederà alla nomina di un nuovo Consigliere nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo; il Consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri in carica.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea generale ai sensi del successivo art. 12. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno uno o più Vice Presidenti che durano in carica per lo stesso triennio.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione dell’Associazione, sia ordinaria che straordinaria, e può delegare parte degli stessi al Presidente; il Consiglio Direttivo può inoltre attribuire compiti per specifici atti o categorie di atti al Direttore Generale.

Il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio annuale preventivo nonché il bilancio annuale consuntivo, accompagnato dalla relazione sull’attività svolta dall’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, al quale potrà essere demandata dal Presidente l’attuazione di specifici programmi e iniziative così come approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, nella sede dell’Associazione o altrove, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo fax o posta certificata o lettera raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo corriere con avviso di ricevimento ovvero, in caso di urgenza, con avviso spedito almeno ventiquattro ore prima della riunione per telegramma o fax o posta certificata; l’avviso deve contenere anche l’ordine del giorno della materie da trattare. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente ovvero, qualora siano più di uno, dal più anziano in età dei Vice Presidenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l’intervento di tanti Consiglieri che rappresentino la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente ovvero, qualora siano più di uno, dal più anziano in età dei Vice Presidenti presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario, per consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta al mese ovvero quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in Carica.

E’ in facoltà del Consiglio Direttivo nominare per lo stesso triennio uno o più invitati permanenti i quali possono assistere alle adunanze dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 12

PRESIDENTE – VICE PRESIDENTI

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea generale in sede di rinnovo del Consiglio Direttivo su designazione del Consiglio Direttivo uscente, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

A tal fine, nell’ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina, a scrutinio segreto una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra rappresentanti di Associate Effettive che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone al Consiglio Direttivo una o più indicazioni, sulle quali decide lo stesso Consiglio a scrutinio segreto, proponendo il designato al voto dell’Assemblea generale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire procure per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente promuove l’effettivo funzionamento dell’Associazione, garantendo il coordinamento e l’equilibrio tra gli organi associativi, e si pone come primario interlocutore con Autorità, Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

Il Presidente ha inoltre i seguenti compiti:

a) convocare e presiedere l’Assemblea generale;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
c) stabilire gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai Consiglieri;
d) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, con espressa facoltà di conferire procure al Direttore Generale per l’attribuzione delle competenze al medesimo affidate dal Consiglio Direttivo;
e) svolgere le attività eventualmente ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare tutte le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, informandone alla prima riunione successiva l’organo stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ovvero, qualora siano più di uno, i Vice Presidenti in ordine di età lo sostituiscono nelle funzioni sopra indicate alle lettere da a) a d) del presente articolo, ivi incluse quelle di rappresentanza dell’Associazione. La firma del Vice Presidente ovvero, qualora siano più di uno, quella di uno dei Vice Presidenti fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.

Art. 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato per un triennio dall’Assemblea generale, mediante scrutinio segreto, in ragione di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. Nel caso in cui venga a cessare un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano di età.

Compete al Collegio dei Revisori dei conti controllare la gestione ed il movimento di cassa, esaminare il bilancio consuntivo riscontrandolo con le scritture contabili e riferirne all’Assemblea generale in occasione dell’adunanza annuale. Il Collegio dei Revisori dei conti dà riscontro delle verifiche effettuate in un apposito libro nonché elabora la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti prendono parte alle adunanze dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo.

Art. 14

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea generale elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Probiviri scegliendoli anche al di fuori delle Associate Effettive in una lista di almeno cinque candidati.

I componenti il Collegio dei Probiviri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente statuto.

Sono deferite inoltre al Collegio dei Probiviri le controversie relative ai ricorsi contro il rigetto di domande di ammissione e quelle relative ai reclami contro le deliberazioni di esclusione e che non si siano potute definire bonariamente.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

I Probiviri assistono alle adunanze dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo. La carica e le funzioni dei Probiviri sono gratuite.

Art. 15

INDENNITÀ ED EMOLUMENTI

Al Presidente dell’Associazione compete una indennità nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti compete un emolumento che viene fissato dall’Assemblea generale in via anticipata per ciascun triennio.

Gli altri componenti degli organi dell’Associazione – ad eccezione del Direttore Generale – svolgono il loro incarico gratuitamente.

Art. 16

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è scelto dal Consiglio Direttivo tra persone estranee ai componenti del medesimo. Spettano al Direttore Generale i compiti di organizzazione funzionale e amministrativa dell’Associazione, di coordinamento e controllo del personale, dei progetti e degli uffici. Il Direttore Generale è responsabile dell’attività gestionale a lui affidata e provvede a impartire le proprie disposizioni, necessarie e conseguenti, atte a garantire il corretto funzionamento della struttura, onde svolgere le attività richieste per dare esecuzione e applicazione delle direttive impartite dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

Nell’ambito dello svolgimento delle attività organizzative e amministrative dell’Associazione, oltre a svolgere le attività che gli saranno delegate dal Consiglio Direttivo, il Direttore Generale è autorizzato a:

1) preparare il bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo, nonché attuare i piani di sviluppo pluriennale approvati dal Consiglio Direttivo;

2) provvedere alla gestione complessiva delle risorse umane in termini amministrativi e gestionali, coerentemente con gli obiettivi associativi e nell’ambito delle previsioni di budget;

3) provvedere all’assunzione a tempo determinato o indeterminato del personale non dirigente, nei limiti del bilancio annuale preventivo approvato dal Consiglio Direttivo e secondo le linee guida dallo stesso delineate, ed alla risoluzione dei medesimi rapporti di lavoro.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Associazione, compresa l’adunanza delle Associate aderenti, con funzione di segretario.

Art. 17

COMITATI TECNICI

Per lo studio dei problemi tecnici di interesse comune il Consiglio Direttivo può costituire Comitati Tecnici di durata di norma coincidente con il periodo di carica del Consiglio stesso, fissandone il numero dei componenti e il campo di attività.

Il Presidente di ciascun Comitato è scelto dal Consiglio Direttivo preferibilmente tra le persone segnalate da ciascuna Associata Effettiva.

I membri dei Comitati ed i loro Presidenti, se amministratori o dipendenti delle Associate Effettive, svolgono la loro opera gratuitamente.

Art. 18

PATRIMONIO E GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio associativo è costituito dalle eccedenze attive delle gestioni e dagli investimenti.

Il rendiconto della gestione associativa sarà fatto con riferimento ad ogni anno solare. Il pagamento delle spese ha luogo esclusivamente in base ai mandati sottoscritti dal Presidente o, su sua delega, dal Vice Presidente ovvero, qualora siano più di uno, da uno dei Vice Presidenti nonché in base ai mandati sottoscritti dal Direttore Generale nei limiti dei poteri al medesimo attribuiti.

Entro il mese di dicembre di ogni anno deve essere approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio di previsione per l’esercizio dell’anno successivo. Entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio precedente il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo annuale da presentare all’Assemblea generale, corredato da una relazione sull’attività dell’Associazione. A tale relazione viene unita quella del Collegio dei Revisori dei conti.

E’ espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve alle Associate, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 19

QUOTA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

La quota di ammissione all’Associazione è fissata per le Associate Effettive in un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del contributo base di cui al successivo comma e per le Associate Aderenti in un importo non inferiore al 25% (venticinque per cento) del medesimo contributo base.

Il contributo annuale dovuto dalle Associate Effettive è costituito da:

a) un contributo base, uguale per ogni Associata Effettiva;
b) un contributo aggiuntivo, proporzionale agli incassi lordi provenienti esclusivamente da pedaggi dell’esercizio sociale precedente.

Le misure delle quote di ammissione e dei contributi di cui ai precedenti commi sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo in occasione della formazione del bilancio preventivo e devono essere ratificate dall’Assemblea generale.

La somma dei contributi base non dovrà comunque essere inferiore alla metà dell’intero ammontare del contributo annuale di cui al secondo comma.

Ciascuna Associata Effettiva comunicherà entro il 28 febbraio di ogni anno l’ammontare complessivo del contributo da essa dovuto ai fini della ripartizione dei voti di cui all’articolo 8.

Il versamento dei contributi annuali, da corrispondere da parte di ciascuna delle Associate Effettive, sarà ripartito in quattro rate ed i relativi versamenti saranno effettuati entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto ed il 30 novembre di ciascun anno.

L’entità del contributo annuale da corrispondere da parte di ciascuna delle Associate Aderenti, sarà fissata parimenti dal Consiglio Direttivo in occasione della formazione del bilancio preventivo e sarà ratificata dall’Assemblea generale.

Il versamento dei contributi annuali, da corrispondere da parte di ciascuna delle Associate Aderenti, dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Art. 20

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea generale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle Associate Effettive, sia in prima che in seconda convocazione.

In tal caso l’Assemblea generale nomina uno o più liquidatori e ne determina i compiti ed il compenso, fissando – se del caso – le modalità e i criteri della liquidazione.

Il patrimonio netto eventualmente residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, individuate secondo le determinazioni dell’Assemblea generale.

Art. 21

MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall’Assemblea generale con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti delle Associate Effettive, sia in prima che in seconda convocazione.

Alle Associate dissenzienti è consentito il diritto di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione della modifica statutaria, fermo quanto disposto all’ultimo comma dell’art. 4.

Art. 22

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

F.to FABRIZIO PALENZONA

F.to PAOLO CASTELLINI – Notaio