Statuto Vigente – DRAFT

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita l’Associazione Italiana delle Società Concessionarie per la costruzione e l’esercizio di Autostrade e Trafori stradali (in appresso “AISCAT” o “l’Associazione”).

2. L’Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente primaria del sistema di rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per le proprie Associate. L’Associazione orienta e ispira altresì i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico e ai valori associativi di Confindustria nonché al Codice Etico e di comportamento dell’Associazione medesima.

3. L’attività dell’Associazione si svolge nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza.

Art. 2 – SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede in Roma e ha durata fino al 31 dicembre 2100.

Art. 3 – SCOPI

L’AISCAT è una Associazione di categoria apolitica, senza fini di lucro, e si propone:

a) di analizzare i problemi tecnici, amministrativi, finanziari, giuridici e fiscali di interesse generale per le Associate nel settore delle autostrade e dei trafori in concessione, nonché delle infrastrutture di trasporto in genere in concessione, individuando i criteri e le modalità da seguire per la loro risoluzione;

b) di coadiuvare e supportare le Associate nei rapporti con qualsiasi Autorità, Ente o Ufficio, e assistere le stesse su richiesta nei rapporti con le Organizzazioni e Associazioni economiche ed eventualmente di rappresentarle nei casi in cui tale potere di rappresentanza sia esercitato in riferimento a questioni di natura tecnica (e.g. linee guida tecniche, aspetti operativi connessi all’esercizio autostradale);

c) di rappresentare le Associate in riferimento a scelte strategiche di comparto, supporto alle Istituzioni per le materie connesse alle concessioni, modifiche alle regole vigenti, relazioni e rapporti con le Autorità italiane ed europee – quali, in via esemplificativa, il MIT, l’ART, l’AGCM, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, e la Commissione europea (le “Materie Rilevanti”) qualora in tal senso deliberato dal Consiglio Direttivo, oppure su mandato espresso delle Associate Effettive interessate, formalizzato secondo le modalità che saranno definite nell’ambito del Consiglio Direttivo a tale scopo. A seconda dei casi, il Consiglio Direttivo, ovvero le Associate Effettive, avranno il diritto ad essere informati e consultati sulle attività di rappresentanza svolte da AISCAT in riferimento a tali Materie Rilevanti. Resta inteso che, con riferimento a ciascun mandato, saranno determinati il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di espletamento del potere di rappresentanza, nonché i relativi poteri direttivi e di controllo in capo alle Associate;

d) di svolgere opera conciliativa nella eventualità di conflitti di interesse fra le Associate e di dirimerne, se concordemente richiesta, le insorte controversie;

e) di promuovere accordi tra le Associate per istituzione di servizi cumulativi e per rendere sempre più uniformi i criteri tecnici di espletamento per la gestione dei servizi relativi alle autostrade e ai trafori stradali e autostradali in concessione;

f) di promuovere, raccogliere e divulgare, anche a mezzo di appositi bollettini, riviste ovvero mezzi di diffusione multimediale, studi, ricerche e metodologie organizzative aziendali, dati e notizie in forma aggregata;

g) di promuovere, incoraggiare e sostenere – anche mediante acquisizione di partecipazioni, su delibera dell’Assemblea generale – ogni utile iniziativa rivolta alla cura degli interessi delle proprie Associate nonché alla valorizzazione della funzione delle autostrade e trafori stradali e autostradali in concessione e al perfezionamento dei servizi relativi;

h) di tutelare con ogni mezzo, anche giudiziario, i diritti e gli interessi di categoria dei propri Associati, con particolare riferimento alle materie concernenti:

  • la funzione delle autostrade e trafori stradali in concessione;
  • l’istituto del pedaggio quale mezzo per il finanziamento, la realizzazione e l’esercizio di infrastrutture viarie;
  • e, in generale, tutti quegli aspetti connessi direttamente o indirettamente alla costruzione e gestione di autostrade e trafori in concessione, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le modalità di scelta del contraente, i capitolati, la durata degli appalti di servizi e forniture o delle concessioni.

Per ogni controversia e azione giurisdizionale l’Associazione provvederà ad adottare le deliberazioni necessarie a stare in giudizio nelle quali venga evidenziato l’interesse collettivo di cui l’Associazione stessa è portatrice al fine di evitare eventuali eccezioni di inammissibilità della singola azione proposta.

È comunque interesse dell’Associazione intervenire ad adiuvandum nelle azioni proposte da proprie Associate Effettive, ovvero ad opponendum di azioni proposte contro alcuna di esse con la sola eccezione delle azioni che vedano Associate in contrapposizione tra loro;

i) di promuovere, incoraggiare e sostenere imprese produttrici di beni e/o erogatrici di servizi connessi o complementari alla costruzione e all’esercizio o al solo esercizio di autostrade o trafori stradali e autostradali in concessione;

j) di promuovere, costituire e aderire ad Enti, Associazioni, Federazioni e altre Organizzazioni nazionali, europee e internazionali che si occupino della tutela degli interessi delle imprese operanti nel settore del trasporto e delle relative infrastrutture, anche in concessione.

Art. 4 – ASSOCIATE EFFETTIVE

1. Possono far parte dell’Associazione, come “Associate Effettive”, le Società, Enti e Consorzi che abbiano ottenuto la concessione per la costruzione e l’esercizio o la concessione per il solo esercizio di autostrade o trafori stradali e autostradali in Italia.

2. Per far parte dell’Associazione occorre fare domanda al Consiglio Direttivo obbligandosi ad accettare il presente statuto.

3. Le imprese Associate vengono iscritte nel Registro delle imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza delle imprese al sistema confederale.

4. Le Associate non possono far parte contemporaneamente di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

5. Sulle domande delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto.

6. Contro il rigetto della domanda è ammesso il ricorso al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 14, da proporre entro 30 giorni dalla data di comunicazione.

7. L’ammissione ha effetto dal primo giorno dell’anno solare in corso, vincola l’Associata per un biennio e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi in qualsiasi momento con effetto dal termine dell’anno solare in corso.

8. La qualità di Associata si perde:

a) per recesso volontario che potrà avvenire in qualsiasi momento con effetto dal termine dell’anno solare in corso;

b) per la decadenza, revoca o cessazione della concessione, nel qual caso il vincolo associativo può permanere, fatta salva diversa volontà espressa per iscritto dall’Associata, fino alla definizione delle pratiche di riconsegna dell’autostrada o traforo stradale e autostradale allo Stato o al nuovo concessionario subentrante;

c) per esclusione deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo in seguito a grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto, salvo reclamo al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 14, da proporsi entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera motivata di esclusione.

9. In ogni caso di perdita della qualità di Associata per ipotesi diverse dalla scadenza della concessione, il contributo associativo è dovuto per il primo biennio dall’ammissione e, successivamente, per anni solari interi. I soggetti che hanno perduto la qualità di Associato non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 5 – ASSOCIATE ADERENTI

1. Possono far parte dell’Associazione, come “Associate Aderenti”:

a) Società, Enti e Consorzi che, avendo per scopo statutario la costruzione e l’esercizio o il solo esercizio di autostrade o trafori stradali e autostradali in concessione, abbiano richiesto all’Ente concedente e non ancora ottenuto la concessione stessa;

b) Società, Enti e Consorzi produttori di beni e/o erogatori di servizi connessi o complementari alla costruzione e all’esercizio o al solo esercizio di autostrade o trafori stradali e autostradali in concessione;

c) Società, Enti e Consorzi che promuovono – ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, come di volta in volta modificato e/o integrato – la realizzazione di opere pubbliche consistenti in strade, autostrade e trafori in regime di concessione.

2. Per far parte dell’Associazione occorre fare domanda al Consiglio Direttivo obbligandosi ad accettare il presente statuto. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Le Associate Aderenti, pur avendo diritto di intervenire alle Assemblee generali, non hanno ivi diritto di voto e sono escluse dall’elettorato attivo e passivo; esse designano, in apposita e autonoma adunanza, un membro del Consiglio Direttivo, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo senza diritto di voto.

4. Per quanto riguarda l’ammissione, i vincoli e la perdita della qualità di Associata Aderente, valgono tutte le norme stabilite per le Associate Effettive, salvo quelle espressamente derogate dal presente articolo.

Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente ed i Vice-Presidenti;

d) il Direttore Generale;

e) il Collegio dei Revisori dei conti;

f) i Probiviri.

Art. 7 – ASSEMBLEA GENERALE

1. L’Assemblea generale deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni anno entro il mese di giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale.  L’Assemblea generale è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o quando le Associate Effettive titolari di almeno il 20% (venti per cento) dei voti spettanti a tutte le Associate Effettive ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, o nei casi in cui ciò si renda necessario per effetto delle previsioni contenute al successivo art. 9.

2. L’Assemblea generale è convocata nella sede dell’Associazione o altrove, purché in Italia, con avviso spedito almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo posta elettronica certificata e contenente la data, l’ora, il luogo della riunione (ove non se ne preveda lo svolgimento mediante soli mezzi di telecomunicazione a distanza), sia in prima che in seconda convocazione, e l’ordine del giorno dettagliato.

3. Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tante Associate Effettive che siano titolari di almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutte le Associate Effettive.

4. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di qualsivoglia numero di Associate Effettive; la seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno previsto per la prima convocazione, purché l’orario della riunione sia successivo di almeno un’ora rispetto a quello previsto per quest’ultima.

5. L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal più anziano di età dei Vice-Presidenti.

6. In caso di assenza o impedimento dei suddetti, l’Assemblea generale è presieduta dal soggetto nominato dall’Assemblea generale stessa.

7. Il Presidente dell’Assemblea generale verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

8. Il Presidente dell’Assemblea generale è assistito dal Direttore Generale in funzione di segretario e, in mancanza di quest’ultimo, da persona nominata dall’Assemblea generale medesima su proposta del Presidente. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea generale è redatto da un notaio, designato dal Presidente dell’Assemblea generale.

9. L’Assemblea generale, qualunque sia l’argomento da trattare, può svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che:

  • sia consentito al Presidente dell’Assemblea generale di svolgere i propri compiti;
  • sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenienti possono eventualmente affluire.

10. Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale redatto a cura del segretario e del Presidente dell’Assemblea generale, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

11. Ogni Associata Effettiva, in regola con quanto stabilito dallo statuto per l’accertamento e i versamenti del contributo dovuto, può intervenire alla Assemblea generale in persona del suo legale rappresentante oppure in persona munita di delega scritta. Sono ammesse, in sede di Assemblea generale, non più di tre deleghe per ogni Associata Effettiva avente diritto di voto.

Art. 8 – RIPARTIZIONE DEI VOTI

1. A ciascuna Associata Effettiva spetta in Assemblea generale un numero di voti pari alla quota millesimale del contributo annuale da essa dovuto per l’esercizio in corso al momento della riunione. Qualora l’Assemblea generale venga convocata nei primi due mesi dell’anno e non sia quindi ancora trascorso il termine del 28 febbraio di cui al quinto comma dell’articolo 19, la ripartizione dei voti avverrà sulla base dei contributi annuali versati nell’esercizio precedente.

2. Si precisa, al fine di evitare qualsivoglia equivoco interpretativo, che la ripartizione dei voti avviene tenendo conto esclusivamente del contributo annuale e, dunque, non anche della quota di ammissione di cui al successivo art. 19.

Art. 9 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

1. L’Assemblea generale delibera sulle seguenti materie:

a) sulla relazione del Consiglio Direttivo in merito all’attività svolta dall’Associazione;

b) sul bilancio consuntivo dell’anno precedente;

c) sulla ratifica della misura delle quote di ammissione e dei contributi associativi;

d) sulla nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti secondo le modalità previste dall’art. 12;

e) sulla nomina e sulla revoca del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, nonché sulla nomina e sulla revoca di singoli membri degli organi collegiali;

f) sulle modifiche del presente statuto, ai sensi del successivo art. 21;

g) sulla determinazione dell’emolumento ai Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;

h) su quanto altro venga alla medesima sottoposto dal Consiglio Direttivo o su quanto altro di sua competenza per legge o per statuto.

2. Salvo quanto diversamente disposto, sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti attribuiti alle Associate Effettive presenti alla riunione, in proprio o per delega.

3. In deroga a quanto precede, l’Assemblea generale delibera con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti alle Associate Effettive presenti alla riunione, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione, in tutti i casi in cui il presente Statuto preveda espressamente tale maggioranza qualificata, nonché nel caso in cui il Consiglio Direttivo sottoponga all’Assemblea proposte di delibera aventi per oggetto:

  • questioni strategiche per il comparto autostradale che coinvolgano gli interessi della maggior parte delle Associate Effettive, così come individuate dal Consiglio Direttivo;
  • questioni di interesse generale che possano produrre effettivo nocumento a una o più Associate.

4. Le deliberazioni sono assunte a voti palesi, salvo per tutto ciò che attiene alle nomine e alle deliberazioni relative a persone per le quali si procede mediante votazione a scrutinio segreto.

5. Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall’Assemblea generale sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO E SUOI COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea generale – fatta eccezione per il membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto designato e nominato dalle Associate Aderenti ai sensi del precedente art. 5 – per la durata di 2 o 4 anni (a seconda delle determinazioni di volta in volta assunte dall’Assemblea generale) ed è composto da un numero di Consiglieri da 9 (nove) a 18 (diciotto) come di volta in volta fissato dall’Assemblea, compreso il Presidente.

2. I Consiglieri sono nominati dalle Associate Effettive tramite il voto espresso da tutti gli aventi diritto su una lista unica, formata sulla base delle designazioni formulate dalle stesse secondo il successivo capoverso, ad eccezione di un componente senza diritto di voto designato formalmente dalle Associate Aderenti ai sensi del precedente art. 5, comma 3.

3. Il numero di componenti che ciascuna Associata Effettiva può designare ai fini della formazione della lista unica da sottoporre al voto degli aventi diritto è dato moltiplicando:

a) il rapporto tra la quota millesimale del contributo annuale dalla stessa dovuta per l’esercizio in corso al momento della designazione e mille;

b) il numero totale dei Consiglieri la cui designazione spetta alle Associate Effettive (quindi senza includere il Presidente e il componente designato dalle Associate Aderenti) (l’esito di tale moltiplicazione, di seguito, il “Prodotto”).

4. Il numero risultante è arrotondato per eccesso ove il primo numero successivo alla virgola sia almeno pari a cinque; altrimenti, ove il primo numero successivo alla virgola sia inferiore a cinque, il numero risultante sarà arrotondato per difetto. Ove il numero risultante fosse inferiore a zero virgola cinque, alla Associata Effettiva in ogni caso non spetterà alcuna designazione. Resta inteso che dove, all’esito dell’applicazione del meccanismo di cui sopra, emergessero prodotti non immediatamente utili a consentire una ripartizione dei componenti del Consiglio Direttivo, eventuali situazioni di incertezza saranno risolte tenendo conto dei prodotti risultanti dall’applicazione del meccanismo di cui sopra e seguendo i principi di prevalenza che seguono:

a) prevale nella ripartizione dei componenti del Consiglio Direttivo l’Associata Effettiva il cui prodotto sia più elevato; e

b) ove il criterio sopra descritto non consenta la completa e puntuale ripartizione dei componenti del Consiglio Direttivo (e.g., in ipotesi di pareggio tra due o più Associate Effettive che hanno il medesimo Prodotto), prevarrà nella designazione l’Associata Effettiva che ha versato più contributi annuali nell’esercizio in corso (ovvero, qualora l’Assemblea generale di nomina del Consiglio Direttivo occorra nei primi due mesi dell’anno e non sia quindi ancora trascorso il termine del 28 febbraio di cui al quinto comma dell’art. 19, prevarrà nella designazione l’Associata Effettiva che ha versato più contributi annuali nell’esercizio precedente).

5. Ove più Associate Effettive appartengano allo stesso gruppo di società, la designazione avverrà ad opera dell’intero gruppo e, pertanto, il meccanismo di cui sopra viene applicato tenuto conto della quota millesimale aggregata (nonché dei contributi annuali versati su base aggregata).

6. Si precisa, al fine di evitare qualsivoglia equivoco interpretativo, che la ripartizione dei Consiglieri secondo quanto sopra descritto avviene tenendo conto esclusivamente del contributo annuale e, dunque, non anche della quota di ammissione di cui al seguente art. 19.

7. Ai fini della nomina del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea generale, il Consiglio Direttivo è tenuto a trasmettere a tutte le Associate Effettive, almeno 5 (cinque) giorni prima della relativa riunione assembleare, un prospetto aggiornato delle quote millesimali di competenza di ciascuna nonché il numero dei componenti da designare spettante a ciascuna di esse coerentemente con quanto sopra previsto.

8. Successivamente, ogni Associata Effettiva comunicherà alle altre e al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) giorni prima della medesima riunione assembleare, i nominativi dei candidati di relativa designazione, allegando altresì i loro curricula vitae e la dichiarazione di accettazione della candidatura. Ove più Associate Effettive appartengano allo stesso gruppo di società, la comunicazione potrà avvenire ad opera di una sola Associata Effettiva, per conto di tutte le Associate Effettive del gruppo e contenente tutte le designazioni di pertinenza del medesimo gruppo. Ricevute tali comunicazioni, entro il giorno successivo il Consiglio Direttivo formerà e trasmetterà a tutti gli aventi diritto al voto la lista unica, che recherà per ciascun candidato l’indicazione delle Associate designanti. L’Assemblea si pronuncerà sulla lista unica a scrutinio segreto. I candidati indicati nella lista unica si intendono tutti nominati in caso di voto favorevole da parte dell’Assemblea ai sensi dell’art. 9, comma 2, del presente Statuto.

9. I Consiglieri sono rieleggibili, salvo revoca per giusta causa, sino ad un periodo massimo di 12 anni consecutivi.

10. Anche nel corso del mandato del Consiglio Direttivo è facoltà del designante revocare la designazione effettuata; in tal caso, a seguito della revoca formalmente comunicata, si determina la decadenza della nomina del Consigliere designato e la vacanza di cui al periodo successivo. Ove si verifichi in seno al Consiglio Direttivo una vacanza, per qualsivoglia motivo inclusa l’ipotesi di cui al periodo precedente, si procederà alla sostituzione, per cooptazione su designazione dell’Associata/e che aveva/no designato il Consigliere cessato. In caso, invece, di vacanza determinata dall’eventuale recesso dall’Associazione da parte di un Associata Effettiva e di dimissioni del Consigliere designato, la cooptazione avverrà su designazione del Consiglio Direttivo stesso.

11. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla prossima Assemblea generale che provvederà alla nomina di un nuovo Consigliere o alla conferma del nuovo Consigliere designato nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo; il Consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri in carica.

12. Qualora per dimissioni o per altre cause, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e, alternativamente, il Consiglio Direttivo medesimo o il Collegio dei Revisori dovranno convocare con urgenza l’Assemblea generale per deliberare sulla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

13. Il Consiglio Direttivo scaduto o decaduto conserva i propri poteri operando in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea generale, in ossequio alla disciplina ex artt. 2385 e 2386 del codice civile prevista per le società per azioni.

14. Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Consiglio Direttivo vengono nominati dall’Assemblea generale ai sensi del successivo art. 12.

15. Non sono eleggibili alle cariche direttive dell’Associazione tutti coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificato nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale di Confindustria (ossia il titolare, legale rappresentante risultante dal Registro delle Imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, oppure membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, amministratori, institori e dirigenti di impresa, tutti muniti di poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale).

16. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione dell’Associazione, sia ordinaria che straordinaria, e può delegare parte degli stessi al Presidente e/o ai Vicepresidenti; il Consiglio Direttivo può inoltre attribuire compiti per specifici atti o categorie di atti al Direttore Generale.

17. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Generale, approva il bilancio annuale preventivo nonché il progetto di bilancio annuale consuntivo, accompagnato dalla relazione sull’attività svolta dall’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale.

18. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice-Presidenti, al quale potrà essere demandata dal Presidente l’attuazione di specifici programmi e iniziative così come approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, nella sede dell’Associazione o altrove, con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in caso di urgenza, con avviso spedito almeno ventiquattro ore prima della riunione a mezzo posta elettronica certificata; l’avviso deve contenere anche l’ordine del giorno delle materie da trattare.

2. In caso di assenza, inattività o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal più anziano di età dei Vice-Presidenti o in caso di assenza, inattività o impedimento anche di quest’ultimo, da qualsiasi altro Vice-Presidente. Infine, in caso di assenza, inattività o impedimento anche dei Vice-Presidenti, il Consiglio Direttivo è convocato dal più anziano di età dei Consiglieri.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l’intervento di tanti Consiglieri che rappresentino la maggioranza dei componenti con diritto di voto.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dal più anziano di età dei Vice-Presidenti presenti.

5. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale.

6. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ovvero quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

9. È in facoltà del Consiglio Direttivo nominare per lo stesso biennio o quadriennio (a seconda della durata determinata di volta in volta dall’Assemblea generale) uno o più invitati permanenti i quali possono assistere alle adunanze dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

10. Sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche i rappresentanti delle Associate Effettive (nella misura massima di un rappresentante per ogni Associata Effettiva) che non hanno concorso alla designazione di alcun componente del Consiglio Direttivo stesso. Tali rappresentanti verranno designati dalle Associate Effettive stesse successivamente alla nomina del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – PRESIDENTE – VICE-PRESIDENTI

1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea generale in sede di rinnovo del Consiglio Direttivo su designazione del Consiglio Direttivo uscente, dura in carica per 2 o 4 anni (a seconda delle determinazioni di volta in volta assunte dall’Assemblea generale) ed è rieleggibile a condizione che sia già trascorso un intervallo minimo di almeno due mandati.

2. A tal fine, nell’ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina, a scrutinio segreto, una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra rappresentanti di Associate Effettive che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica.

3. Tale Commissione sottopone al Consiglio Direttivo una o più indicazioni, sulle quali decide lo stesso Consiglio a scrutinio segreto, proponendo il designato al voto dell’Assemblea generale.

4. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo nell’ipotesi di cui all’articolo 10, comma 12, come pure in ogni altro caso in cui il Consiglio Direttivo uscente non vi abbia provveduto, agli adempimenti che precedono provvede il Consiglio Direttivo di nuova nomina.

5. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procure per determinati atti o categorie di atti.

6. Il Presidente promuove l’effettivo funzionamento dell’Associazione, garantendo il coordinamento e l’equilibrio tra gli organi associativi, e si pone come primario interlocutore con Autorità, Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

Il Presidente ha inoltre i seguenti compiti:

a) convocare e presiedere l’Assemblea generale;

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;

c) stabilire gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai Consiglieri;

d) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, con espressa facoltà di conferire procure al Direttore Generale per l’attribuzione delle competenze al medesimo affidate dal Consiglio Direttivo;

e) demandare al Comitato di Presidenza e/o ai Vice-Presidenti l’attuazione di specifici programmi e iniziative come approvati dal Consiglio Direttivo;                 

f) svolgere le attività eventualmente ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.

7. In caso di urgenza, il Presidente, previa consultazione con i Vice-Presidenti, può adottare tutte le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, informandone alla prima riunione successiva l’organo stesso.

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i Vice-Presidenti in ordine di età lo sostituiscono nelle funzioni sopra indicate alle lettere da a) a d) del presente articolo, ivi incluse quelle di rappresentanza dell’Associazione.

9. La firma di uno dei Vice-Presidenti, fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.

10. Ove per qualsivoglia ragione non venga designato il Presidente di nuova nomina, ovvero in ipotesi di vacanza della carica del Presidente per qualsiasi altro motivo, il Vice-Presidente più anziano assumerà le funzioni del Presidente a titolo provvisorio.

11. L’Assemblea generale elegge altresì tre o quattro Vice-Presidenti che durano in carica 2 o 4 anni (a seconda delle determinazioni di volta in volta assunte dall’Assemblea generale) e possono essere rieletti fino ad un massimo di 8 anni consecutivi, in conformità a quanto segue:

a) alle votazioni per la nomina dei Vice-Presidenti si procede tramite scrutinio segreto subito dopo l’eventuale voto favorevole espresso dall’Assemblea generale sulla lista unica di candidati per la nomina al Consiglio Direttivo;

b) un Vice-Presidente viene eletto tra i Consiglieri designati dalla Associata Effettiva (e/o gruppo di Associate Effettive secondo quanto previsto al successivo capoverso) che esprime la quota millesimale più elevata;

c) un Vice-Presidente viene eletto tra i Consiglieri designati dalla Associata Effettiva (e/o gruppo di Associate Effettive secondo quanto previsto al successivo capoverso) seconda per quota millesimale;

d) uno o due Vice-Presidenti vengono eletti tra i Consiglieri designati dalle altre Associate Effettive che non hanno designato gli altri due Vice – Presidenti di cui alle lettere b) e c).

12. Ai fini della nomina di ciascun Vice-Presidente, ciascuna Associata Effettiva può esprimere il voto tramite una sola preferenza. Risulterà eletto Vice-Presidente il candidato che, per ciascuna delle tre (o quattro) votazioni, avrà riportato il maggior numero di preferenze.

Anche avuto riguardo al sopradescritto meccanismo di nomina dei Vice-Presidenti, ove più Associate Effettive appartengano allo stesso gruppo di società, le designazioni avverranno ad opera dell’intero gruppo e, pertanto, il meccanismo di cui sopra viene applicato tenuto conto della quota millesimale aggregata.

13. Come previsto dal “Regolamento Unico per il Sistema” di Confindustria, per l’accesso alle cariche di Presidente e Vice-Presidente, è necessario il “doppio inquadramento” che si realizza con l’adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall’articolo 2359, numero 1, del codice civile:

• dell’impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell’Associazione territoriale ovvero nell’ambito merceologico di competenza dell’Associazione di settore per la quale si concorre alla carica;

• dell’impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell’Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all’inquadramento.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all’interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri dovrà dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

Art. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato per la durata di 4 anni dall’Assemblea generale, mediante scrutinio segreto, in ragione di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. Nel caso in cui venga a cessare un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano di età.

2. La carica di Revisore Contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice-Presidente di un’altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con le altre cariche dell’Associazione (Presidente, Vice-Presidente, Proboviro) ricoperte anche nell’ultimo quinquennio.

3. La carica di Revisore Contabile è altresì incompatibile con l’omologa carica di un’altra organizzazione confederale di Confindustria, nonché con una carica di rappresentanza (quale Presidente, Vice-Presidente o Amministratore Delegato) di una delle associate.

4. Potranno rivestire la carica di Revisore Contabile solamente soggetti regolarmente iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e/o dei Revisori Contabili.

5. Compete al Collegio dei Revisori dei conti controllare la gestione economico/finanziaria ed il movimento di cassa, esaminare il bilancio consuntivo riscontrandolo con le scritture contabili e riferirne all’Assemblea generale in occasione dell’adunanza annuale. Il Collegio dei Revisori dei conti dà riscontro delle verifiche effettuate in un apposito libro nonché elabora la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

6. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti prendono parte alle adunanze dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo.

7. Le adunanze del Collegio dei Revisori potranno svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza.

Art. – 14 PROBIVIRI

1. L’Assemblea generale elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri scegliendoli anche al di fuori delle Associate Effettive in una lista di almeno otto candidati in possesso di comprovati requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità.

2. Ai fini della formazione della lista, ogni Associata Effettiva potrà comunicare alle altre e al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione assembleare convocata per provvedere alla nomina dei Probiviri, il nominativo dell’eventuale candidato, allegando altresì il curriculum vitae. Ove più Associate Effettive appartengano allo stesso gruppo di società, la comunicazione potrà avvenire ad opera di una sola Associata Effettiva, per conto di tutte le Associate Effettive del gruppo. Ricevute tali comunicazioni, entro il giorno successivo il Consiglio Direttivo formerà e trasmetterà a tutti gli aventi diritto al voto la lista unica contenente la lista dei candidati. In occasione dell’Assemblea generale convocata per la nomina, ciascun avente diritto potrà votare esprimendo la propria preferenza per un numero massimo di 6 candidati inclusi nella predetta lista, fermo restando che il voto espresso da ogni Associata Effettiva verrà ponderato sulla base dei millesimi di competenza determinato in ragione dei contributi versati come previsto all’Art. 8 che precede. Risulteranno eletti i 6 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 

2. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente e Vice-Presidente di un’altra organizzazione confederale e di Confindustria, nonché con le altre cariche dell’Associazione (Presidente, Vice-Presidente, membro del Consiglio Direttivo, Direttore Generale, Revisore dei Conti).

3. La carica di Proboviro è altresì incompatibile con l’omologa carica in un’altra organizzazione confederale di Confindustria, nonché con una carica di rappresentanza (quale Presidente, Vice-Presidente o Amministratore Delegato) di una delle Associate.

4. Nel caso in cui venga a cessare uno dei Probiviri subentrerà il candidato non eletto che abbia ricevuto più voti, ovvero, in mancanza, l’Assemblea generale dovrà essere convocata senza indugio per la nomina del nuovo membro.

5. I Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

6. Dei 6 Probiviri nominati dall’Assemblea generale, 3 costituiscono il Collegio speciale e gli altri tre costituiscono il Collegio arbitrale, con le funzioni indicate di seguito.

7. All’inizio di ciascun anno, e con effetto per tale anno, i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono il Collegio speciale e 3 Probiviri che costituiscono il Collegio arbitrale.

8. Il Collegio speciale interpreta lo statuto e la normativa interna di AISCAT; vigila a presidio generale della vita associativa. Il Collegio speciale interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d’ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla/e parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l’impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

9. Il Collegio arbitrale decide le controversie organizzative che non si siano potute definire bonariamente, con particolare riferimento a quelle relative all’interpretazione e all’applicazione del presente statuto. Esamina, inoltre, i ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle domande di adesione e contro i provvedimenti di esclusione. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Le decisioni sono impugnabili davanti al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali, con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla/e parte/i. Per le restanti controversie resta ferma la competenza dell’Autorità Giudiziaria ordinaria secondo le norme di legge.

 10. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore Generale o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata.

11. La Segreteria tecnica raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

12. In aggiunta alle attribuzioni di cui sopra, i Probiviri assistono alle adunanze dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo.

13. La carica e le funzioni dei Probiviri sono gratuite.

14. Le adunanze dei Probiviri potranno svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza.

Art. 15 – INDENNITÀ ED EMOLUMENTI

1. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti compete un rimborso spese che viene fissato dall’Assemblea generale in via anticipata per ciascun quadriennio.

2. Gli altri componenti degli organi dell’Associazione – ad eccezione del Direttore Generale – svolgono il loro incarico gratuitamente.

Art. 16 – IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è scelto dal Consiglio Direttivo tra persone estranee ai componenti del medesimo. Spettano al Direttore Generale i compiti di organizzazione funzionale e amministrativa dell’Associazione, di coordinamento e controllo del personale, dei progetti e degli uffici. Il Direttore Generale è responsabile dell’attività gestionale a lui affidata e provvede a impartire le proprie disposizioni, necessarie e conseguenti, atte a garantire il corretto funzionamento della struttura, onde svolgere le attività richieste per dare esecuzione e applicazione alle direttive impartite dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

2. Nell’ambito dello svolgimento delle attività organizzative e amministrative dell’Associazione, oltre a svolgere le attività che gli saranno delegate dal Consiglio Direttivo, al Direttore Generale è attribuito il compito di:

1) predisporre il progetto di bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo, nonché attuare i piani di sviluppo pluriennale approvati dal Consiglio Direttivo;

2) provvedere alla gestione complessiva delle risorse umane in termini amministrativi e gestionali, coerentemente con gli obiettivi associativi e nell’ambito delle previsioni di budget;

3) provvedere all’assunzione a tempo determinato o indeterminato del personale non dirigente, nei limiti del bilancio annuale preventivo approvato dal Consiglio Direttivo e secondo le linee guida dallo stesso delineate, e alla risoluzione dei medesimi rapporti di lavoro.

3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Associazione, compresa l’adunanza delle Associate Aderenti, con funzione di segretario.

Art. 17 – COMITATI TECNICI

1. Per lo studio dei problemi tecnici di interesse comune il Consiglio Direttivo può costituire Comitati Tecnici di durata di norma coincidente con il periodo di carica del Consiglio stesso, fissandone il numero dei componenti e il campo di attività.

2. Il Presidente di ciascun Comitato è scelto dal Consiglio Direttivo preferibilmente tra le persone segnalate da ciascuna Associata Effettiva.

3. I membri dei Comitati e i loro Presidenti, se amministratori o dipendenti delle Associate Effettive, svolgono la loro opera gratuitamente.

Art. 18 – PATRIMONIO E GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio associativo è costituito dalle eccedenze attive delle gestioni e dagli investimenti.

2. Il pagamento delle spese ha luogo esclusivamente in base ai mandati sottoscritti dal Presidente o, su sua delega, da uno dei Vice-Presidenti, nonché in base ai mandati sottoscritti dal Direttore Generale nei limiti dei poteri al medesimo attribuiti.

3. Entro il mese di dicembre di ogni anno deve essere approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno successivo. Entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio precedente il Consiglio Direttivo approva, su proposta del Direttore Generale, il progetto di bilancio consuntivo annuale da presentare all’Assemblea generale, corredato da una relazione sull’attività dell’Associazione. A tale relazione viene unita quella del Collegio dei Revisori dei conti.

4. È espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve alle Associate, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 – QUOTA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. La quota di ammissione all’Associazione è fissata per le Associate Effettive in un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del contributo base di cui al successivo comma e per le Associate Aderenti in un importo non inferiore al 25% (venticinque per cento) del medesimo contributo base. Non sarà dovuto il pagamento della quota di ammissione per le eventuali ex Associate Effettive che facciano rientro nell’Associazione e che abbiano già corrisposto in passato tale importo.

2. Il contributo annuale dovuto dalle Associate Effettive è costituito da:

a) un contributo base, uguale per ogni Associata Effettiva;

b) un contributo aggiuntivo, proporzionale agli incassi lordi provenienti esclusivamente da pedaggi dell’esercizio sociale precedente.

3. Le misure delle quote di ammissione e dei contributi di cui ai precedenti commi, così come eventuali deroghe al pagamento degli stessi, sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo in occasione della formazione del bilancio preventivo e devono essere ratificate dall’Assemblea generale.

4. La somma dei contributi base non dovrà comunque essere inferiore alla metà dell’intero ammontare del contributo annuale di cui al secondo comma.

5. Ciascuna Associata Effettiva comunicherà entro il 28 febbraio di ogni anno l’ammontare complessivo del contributo da essa dovuto ai fini della ripartizione dei voti di cui all’articolo 8.

6. Il versamento dei contributi annuali, da corrispondere da parte di ciascuna delle Associate Effettive, sarà ripartito in quattro rate e i relativi versamenti saranno effettuati entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre di ciascun anno.

7. L’entità del contributo annuale da corrispondere da parte di ciascuna delle Associate Aderenti sarà fissata parimenti dal Consiglio Direttivo in occasione della formazione del bilancio preventivo e sarà ratificata dall’Assemblea generale.

8. Il versamento dei contributi annuali, da corrispondere da parte di ciascuna delle Associate Aderenti, dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea generale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei voti spettanti alle Associate Effettive, sia in prima che in seconda convocazione.

2. In tal caso l’Assemblea generale nomina uno o più liquidatori e ne determina i compiti e il compenso, fissando – se del caso – le modalità e i criteri della liquidazione.

3. Il patrimonio netto eventualmente residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, individuate secondo le determinazioni dell’Assemblea generale.

Art. 21 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall’Assemblea generale con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti alle Associate Effettive, sia in prima che in seconda convocazione.

2. Alle Associate dissenzienti è consentito il diritto di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione della modifica statutaria, fermo quanto disposto all’ultimo comma dell’art. 4.

Art. 22 – RINVIO ALLA NORMATIVA CONFEDERALE E ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento al Regolamento Unico di Sistema di tempo in tempo approvato da Confindustria, in quanto compatibile, e, per quanto ivi pure non previsto, alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute, in quanto compatibili.

F.to Arrigo Emilio Giana

  Francesca Parenti Notaio